1. Dopo l'articolo 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
«Art. 180-ter - 1. Il diritto esclusivo di autorizzare gli enti pubblici che hanno come scopo esclusivo o preminente la generazione e la disseminazione di conoscenze e di informazioni presso il pubblico a comunicare al pubblico in qualsiasi modo, garantendo, in particolare, che lo stesso pubblico possa accedere a tali conoscenze e informazioni dal luogo e nel momento scelti individualmente, le opere presenti nei rispettivi archivi è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi attraverso la Società italiana degli autori ed editori o altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di categorie di titolari di diritti d'autore o di detentori di diritti connessi.
2. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 stabiliscono con i singoli enti pubblici, ed eventualmente con associazioni rappresentative dei loro interessi che ne facciano richiesta, i termini delle autorizzazioni previste dal citato comma 1.
3. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 operano anche nei confronti dei titolari dei diritti d'autore o dei detentori dei diritti connessi non associati o non aderenti alle medesime società con gli stessi criteri impiegati