Art. 1.
(Comunicazione al pubblico
e messa a disposizione di opere
di archivi pubblici).

      1. Dopo l'articolo 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

      «Art. 180-ter - 1. Il diritto esclusivo di autorizzare gli enti pubblici che hanno come scopo esclusivo o preminente la generazione e la disseminazione di conoscenze e di informazioni presso il pubblico a comunicare al pubblico in qualsiasi modo, garantendo, in particolare, che lo stesso pubblico possa accedere a tali conoscenze e informazioni dal luogo e nel momento scelti individualmente, le opere presenti nei rispettivi archivi è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi attraverso la Società italiana degli autori ed editori o altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di categorie di titolari di diritti d'autore o di detentori di diritti connessi.
      2. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 stabiliscono con i singoli enti pubblici, ed eventualmente con associazioni rappresentative dei loro interessi che ne facciano richiesta, i termini delle autorizzazioni previste dal citato comma 1.
      3. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 operano anche nei confronti dei titolari dei diritti d'autore o dei detentori dei diritti connessi non associati o non aderenti alle medesime società con gli stessi criteri impiegati

 

Pag. 5

nei confronti dei loro associati o aderenti.
      4. I titolari dei diritti d'autore e i detentori di diritti connessi non associati o non aderenti possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della comunicazione al pubblico che comprende la loro opera o un altro elemento protetto.
      5. Per le opere che non abbiano ancora esaurito il loro ciclo commerciale i titolari dei diritti d'autore possono indicare che non intendono estendere alle medesime opere il regime di autorizzazione previsto al comma 1, dandone comunicazione alla Società italiana degli autori ed editori nei modi ed entro i termini stabiliti con apposito regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali.
      6. Gli enti pubblici sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per le opere delle quali sono titolari di tutti i diritti d'autore necessari per esercitare le facoltà di cui al medesimo comma 1, sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita».